SERVIZI



Consulenza sulla Sicurezza

C.E.I. Consulenze, con il suo staff di professionisti, ti consente di affrontare e comprendere con serenità le problematiche della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assistendoti fino alla consapevolezza ed alla corretta gestione degli adempimenti, al fine della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori e dell’organizzazione.

Le attività di consulenza sono avviate dopo un attento e documentato sopralluogo che consente di ricavare le informazioni necessarie per un check-up aziendale finalizzato ad acquisire notizie fondamentali per la realizzazione di documentazione personalizzata. In particolare, l'analisi iniziale è condotta su:

• layout ed organizzazione aziendale;
• organigramma lavoratori addetti;
• cicli di lavoro;
• nomine e requisiti delle varie figure interessate alla sicurezza;
• utilizzo di sostanze chimiche;
• utilizzo di attrezzature da lavoro;
• differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi;
• stress lavoro-correlato;
• rischi per le donne in gravidanza;
• analisi e valutazione della documentazione eventualmente esistente;
• relazione conclusiva contenente i risultati del check-up ed eventuali suggerimenti per la bonifica degli ambienti del documento di sicurezza;
• utilizzo dei VDT;
• individuazione dei potenziali fattori di rischio;
• verifica comparativa con gli adempimenti previsti dalla normativa.

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. La nostra società di consulenza è al tuo servizio con tecnici qualificati per l’elaborazione del documento "Valutazione dei rischi" e del piano di adeguamento dell'attività in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i..

Dal 1 giugno 2013 è obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori.

Il Documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve contenere:

• una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
• il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza;
• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri;
• l’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dell’addetto all’antincendio, addetto al primo soccorso e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
• l’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.
• in allegato al DVR, sono previste le visite mediche per tutti i dipendenti dell’azienda.

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n° 81/2008, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate ad esclusione delle attività a maggior rischio.

I datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS). La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.
Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR). Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese. Le semplificazioni che compongono il DVRS sono di tipo formale. Il cuore del documento è l’individuazione dei pericoli in azienda.

Sono destinatari dell’adempimento relativo alla valutazione dei rischi, standardizzata e non, tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati. Ma sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori pubblici che privati, che hanno rapporti di lavoro non subordinato e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta.

CEI Consulenze, inoltre, assicura competenza ed esperienza anche per l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze). Il DUVRI deve essere redatto qualora si siano dati lavori in appalto, ad esempio per le ditte di pulizie, la manutenzione degli impianti elettrici, per le scuole, amministrazioni pubbliche, elettricisti, artigiani e ditte edili ecc...

Valutazione Rischi Specifici in ambiente di lavoro

Valutazione Rischio Chimico

Valutazione specifica dei rischi inerenti l'impiego di sostanze chimiche pericolose ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I, mediante l'attenta analisi di:

  • Processi produttivi;
  • Materie prime utilizzate;
  • Trasformazione delle materie;
  • Prodotto finito;
  • Prodotto di scarto.

Necessaria l'analisi delle schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati ed i campionamenti ambientali dell'ambiente lavorativo.

 

 

Valutazione Rischio Biologico

Norme applicate a tutte le attività lavorative, nel rispetto del D. Lgs. 81/08 Titolo X, che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici.
Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare, ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
La valutazione comprende:

  • sorveglianza delle infezioni;
  • sorveglianza delle esposizioni accidentali dei lavoratori;
  • informazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • ambiente di lavoro, attrezzature, organizzazione del lavoro, DPI.

 

Valutazione Stress da Lavoro Correlato

Attraverso una valutazione oggettiva (tramite l’osservazione diretta) e una valutazione soggettiva (tramite la percezione dei lavoratori), vengono analizzati i seguenti fattori di stress:

  • Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze
  • Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro
  • Motivazione
  • Possibilità di apprendimento
  • Carico di lavoro
  • Ambiente di lavoro: qualità dell'ambiente fisico di lavoro
  • Ruoli e obiettivi
  • Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità del lavoro
  • Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale
  • Qualità delle relazioni
  • Ruolo sociale dell'impresa
  • Retribuzione

Dall'analisi dei dati raccolti s’identificheranno indicatori sintetici parametrici di livello del rischio stress da lavoro correlato: basso, medio o alto.

 

Valutazione Impatto Acustico e Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

La valutazione di impatto acustico e la valutazione previsionale di impatto acustico, per attività lavorative ai sensi della Legge 447/1995 e della Legge Regionale di riferimento, devono consentire la valutazione comparativa tra lo scenario in presenza ed in assenza dell'attività produttiva, per dedurne i livelli differenziali ed i livelli massimali per la comparazione con i limiti ammessi dalla zona di attività, indicati nella classificazione acustica comunale (qualora esistente) o le categorie individuate dal P.R.G..
La valutazione redatta comprenderà:

  • Esecuzione di rilievi fonometrici;
  • Caratterizzazione e descrizione acustica delle sorgenti sonore;
  • Valutazione di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure e calcoli revisionali. 

 

Valutazione Esposizione dei Lavoratori al Rumore

In applicazione del D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo II e nel rispetto delle Linee Guida, in materia "Valutazione dell'esposizione professionale al rumore" dei lavoratori, si prevede:

  • tecnico incaricato presso i luoghi di lavoro;
  • realizzazione di indagine fonometrica strumentale sulle sorgenti di rumore e sulle singole postazioni di lavoro, inclusa la mappatura dei livelli di rumore ambientali;
  • consulenza per l'impostazione organizzativa e per la definizione dei profili di esposizione al rumore dei lavoratori relativamente a lavorazioni e tempo di esposizione;
  • elaborazione dei dati raccolti e conseguente valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori;
  • fornitura di schede di "Valutazione dell'esposizione personale" elaborate per addetto o per gruppo omogeneo (da utilizzare anche per la successiva informazione e formazione dei lavoratori);
  • stesura di relazione tecnica sui livelli sorgenti ed ambientali con calcolo dei livelli di esposizione dei lavoratori (a firma del tecnico incaricato);
  • preparazione del Rapporto di Valutazione del Rischio Rumore (e firma del datore di lavoro).

 

Valutazione Rischi da Vibrazioni

Il servizio sarà finalizzato alla valutazione e verifica delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. In particolare, saranno valutate le mansioni lavorative che possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso:

  • vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio;
  • vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero.

 

Valutazione dell’Esposizione dei Lavoratori ai Campi Elettromagnetici

Il servizio, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo IV, prevede un primo approccio di monitoraggio strumentale nell'ambiente lavorativo, al fine di individuare le sorgenti di campo e le relative esposizioni dei lavoratori alle differenti intensità elettriche ed induzioni magnetiche.

 

Valutazione del Rischio d'Incendio

Valutazione del rischio d'incendio nel luogo di lavoro in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998, comprensivo di analisi dei luoghi con particolare riguardo a:
Analisi delle lavorazioni svolte e delle caratteristiche nonché dei quantitativi dei materiali combustibili presenti;

  • Analisi delle caratteristiche strutturali e plani-volumetriche degli edifici;
  • Affollamento e distribuzione delle presenze all'interno degli edifici;
  • Tipologia e dislocazione delle attrezzature antincendio (impianti antincendio, estintori ed idranti);
  • Conformità ed ubicazione delle uscite di sicurezza e relativi percorsi di esodo;
  • Conformità e posizione degli impianti tecnologici di servizio e aree a rischio specifico;
  • Distribuzione logistica degli spazi. 

Relazione tecnica contenente le indicazioni per effettuare l'adeguamento del luogo di lavoro alle misure previste dalle vigenti normative antincendio ed in particolare dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998.
Elaborazione del documento di valutazione del rischio d'incendio ,secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998.

 

Valutazione del Rischio Atmosfere Esplosive

Il servizio prevede l'assistenza al titolare dell'attività per la stesura del documento di "Valutazione Atmosfere esplosive" in applicazione al D.Lgs. 81/08 Titolo XI.
La valutazione del rischio comprende:

  • l'identificazione di composti infiammabili e delle polveri combustibili presenti in Azienda;
  • l'identificazione delle possibili sorgenti di emissione che possono dare luogo ad atmosfere esplosive (fughe di gas metano o GPL, produzione di idrogeno da reazioni elettrolitiche, pozze di solvente, polveri combustibili di origine vegetale o metalliche, ecc....);
  • la determinazione della tipologia di emissione e il relativo grado di emissione (continuo, primo o secondo);
  • la classificazione delle aree aziendali per determinare la tipologia e l'estensione delle zone pericolose in relazione alla ventilazione presente.

Una volta terminata la classificazione bisogna determinare le possibili sorgenti di innesco efficaci quali fiamme libere, cariche elettrostatiche, attriti meccanici, ecc... e prendere le opportune misure di prevenzione e protezione.

 

Valutazione Esposizione alle Polveri di Legno

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II, sono erogate consulenze per le attività di lavoro nel settore del legno. Durante il servizio vengono effettuate analisi ambientali in prossimità delle atrezzature di trasformazione e lavorazione del legno per verificare le concentrazioni di polveri aerodisperse.
Il servizio prevede inoltre la valutazione dei risultati ottenuti in corrispondenza della tipologia lavorativa e delle organizzazioni del lavoro.

PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento)

Il PSC, Piano Sicurezza e Coordinamento, è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione deve contenere sono:

  • descrizione dell’opera:
    • indirizzo del cantiere;
    • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
    • descrizione sintetica dell’opera (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
  • identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione);
  • relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
  • scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;
  • prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori;
  • misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;
  • modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e la reciproca informazione tra datori di lavoro e con i lavoratori autonomi;
  • organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;
  • durata prevista delle lavorazioni;
  • stima dei costi della sicurezza.

 

POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Il POS, Piano Operativo di Sicurezza, è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un’impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento.
Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutti gli operatori del settore (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza.
In esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere ed è così strutturato:

• dati generali del cantiere
• dati identificativi dell'impresa esecutrice
• specifiche mansioni inerenti la sicurezza
• descrizione dell'attività di cantiere
• descrizione delle modalità organizzative
• elenco dei ponteggi, delle macchine, attrezzature ed impianti
• elenco delle sostanze e preparati pericolosi
• elenco dei dispositivi di protezione individuale
• esiti dei rapporti di valutazione del rumore e delle vibrazioni
• macroclima
• procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (quando previsto)
• documentazione in merito all’informazione e formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
• valutazione dei rischi del cantiere

Piano di Emergenza ed Evacuazione

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u).
Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).
Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.
Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Il Piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:

  • prevenire o limitare pericoli alle persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
  • individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro a predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’indicazione di un’ area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.
Il piano contiene nei dettagli:

  1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
  2. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; 
  3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
  4. le specifiche misure per assistere le persone disabili; 
  5. l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982 (es. attività 91:Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; attività 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti ecc.)

 

Implementazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità – UNI EN ISO 9001:2015

Dotare la propria Organizzazione un sistema di gestione per la qualità ISO 9001 vuol dire migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi gestiti, nell’ottica della soddisfazione del cliente.

La norma ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione.

I requisiti espressi sono di carattere generale e possono essere implementati da ogni tipologia di organizzazione; ultima revisione nel 2015 (ISO 9001:2015). La ISO 9001 è la normativa di riferimento per chi vuole sottoporre a controllo qualità il proprio processo produttivo in modo ciclico, partendo dalla definizione dei requisiti (espressi e non) dei clienti, arrivando fino al monitoraggio di tutto il percorso/processo produttivo.

Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001; ogni attività, applicazione e monitoraggio delle attività/processi sono infatti volte a determinare il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale.

Le fasi di applicazione della norma partono dalla definizione delle procedure e registrazioni per ogni singolo processo o macro processo identificato all'interno dell'organizzazione aziendale. Da questo punto di vista il modello ISO 9001 rappresenta uno strumento strategico in quanto mirato a:

  • Valutazione del contesto e parti interessate
  • Analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni
  • Controllo dei costi
  • Aumento della produttività
  • Riduzione degli sprechi

Il sistema di gestione ISO 9001 permette di individuare le opportunità di business e le possibili fonti di rischio per l’Organizzazione, derivanti da fattori esterni e/o interni al contesto in cui si opera.

La CEI Consulenze, specializzata nell’analisi e nella progettazione di processi aziendali, sviluppa sistemi di gestione conformi alla norma ISO 9001:2015. Grazie all’esperienza ventennale dei suoi professionisti, offre la consulenza necessaria per l’implementazione del Sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001: 2015. Progetta e realizza, all’interno dell’Organizzazione tutta la documentazione per l’ottimizzazione dei processi e l’eventuale Certificazioneda parte di Enti accreditati.

Implementazione dei Sistemi di Gestione per l’Ambiente – UNI EN ISO 14001:2015

Scegliere di certificare la propria azienda secondo la Norma ISO 14001 vuol dire dotarsi di un sistema di gestione ambientale, finalizzato al miglioramento continuo delle performances ambientali dei propri processi.

La CEI Consulenze offre la consulenza necessaria per l’implementazione di Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, progettando metodi e stilando tutta la documentazione per condurre l’azienda alla certificazione.

Le Organizzazioni che operano applicando un Sistema di gestione ambientale, ben progettato ed implementato, beneficiano dei seguenti vantaggi:

  • controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio delle prestazioni ambientali;
  • garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali;
  • migliore rapporto e comunicazione con le autorità di controllo;
  • strumento di supporto nelle decisioni di investimento o cambiamento tecnologico;
  • strumento di creazione e mantenimento del valore aziendale;
  • agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/amministrative;
  • strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale e di trasparenza in operazioni di acquisizioni/fusioni (gestione dei rischi);
  • miglioramento dell’immagine aziendale;
  • riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc.).
I sistemi di gestione aziendale ISO 14001 sono un ottimo supporto nella prevenzione dei reati ambientali di cui al D.lgs. n°231/2001.
UNI ISO 45001: 2018

La CEI Consulenze è specializzata nella progettazione di sistemi conformi allo standard e segue l’azienda nel percorso di certificazione e nel mantenimento del certificato conseguito.

La Norma ISO 45001, che ha sostituito la norma BS OHSAS 18001, identifica lo standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori.

Essa è rivolta a tutte le organizzazioni che vogliono dotarsi di un Sistema di Gestione, formulando obiettivi e politiche specifiche per ridurre i rischi per la persona derivanti dalle proprie attività lavorative.

La norma si pone come uno strumento efficace per completare e razionalizzare l’applicazione di un sistema gestionale incompleto e cogente quale quello fornito dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

La validità della ISO 45001 è tale che sia gli organismi nazionali competenti sui temi della sicurezza (INAIL, ISPSEL, UNI), che quelli internazionali (ISO) hanno trovato in essa un importante punto di riferimento per le proprie attività di controllo e normazione. Non da ultimo l’art. 30 del D.Lgs. n°81/2008 stabilisce che i protocolli di organizzazione aziendale ex D.Lgs. n°231/2001, definiti conformemente allo standard in questione, si presumono conformi ai requisiti di legge per le parti corrispondenti.

Adottare un Sistema di gestione per la sicurezza, ben progettato, porta l’azienda a:

  • controllare e mantenere la conformità legislativa e monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • diminuire i rischi di sanzioni amministrative e penali;
  • ridurre i costi assicurativi;
  • migliorare l’immagine aziendale verso il cliente esterno e interno;
  • prevenire dell’insorgenza di malattie professionali;
  • disporre di uno strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale;
  • garantire un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti;
  • migliorare il rapporto e la comunicazione con le Autorità;
  • disporre di uno strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico;
  • accedere alle agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/amministrative;
  • ridurre gli infortuni sul lavoro;
  • eliminare il turn‐over per la sostituzione degli infortunati e dei malati.
Verifiche e Collaudi in Opera

Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 contenente le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” prevede, al punto 4.2 ed al punto 8 dell’allegato A, la possibilità di effettuare prove di collaudo energetico degli edifici mediante prove strumentali eseguite direttamente sull’edificio, per accertare con un vero e proprio collaudo energetico le prestazioni reali dell’edificio.
Una seria certificazione energetica di un edificio dovrebbe verificare i valori di calcolo ottenuti per via teorica nella progettazione o dalle schede tecniche dei materiali utilizzati mediante misure in opera che, sono in ogni caso le uniche che possono verificare anche la corretta posa dei vari materiali isolanti.
Purtroppo questo quasi mai accade e si vedono in giro spavaldi certificatori energetici che neppure vanno a visionare l’edificio e rilasciano di fatto falsi certificati energetici o comunque non corrispondenti ai reali consumi dell’edificio. Questo, però, può portare gravi danni economici agli ignari acquirenti, non solo in termini di maggiori consumi ma anche di minor valore commerciale dell’immobile.

Verifiche strumentali della certificazione energetica

  • TERMOGRAFIA
    La prima prova di collaudo energetico degli edifici si esegue tramite la termografia ad infrarossi che può essere effettuata come primo approccio al collaudo energetico fornendo risultati di analisi qualitativi delle irregolarità termiche dell’isolamento degli involucri edilizi (UNI EN 13187), l’analisi termografica è dunque un esame strumentale  utile per verificare in loco la buona esecuzione isolamento dell’edificio e quindi permette di fare prime ipotesi sulla reale attendibilità della classe energetica attribuitagli con l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica), certificato che nel 99% dei casi è redatto in base a calcoli teorici, anche se la legge dice di tener conto dello stato di fatto reale dell’immobile.
  • TERMOFLUSSIMETRIA
    Dopo l’esito del checkup termografico dell’edificio, si può procedere ad una verifica quantitativa del reale valore di trasmittanza delle pareti andando ad esaminare anche le zone più problematiche delle pareti ove si ipotizza che vi siano ponti termici, discontinuità dell’isolamento termico o altre anomalie che comunque hanno una grande incidenza sui consumi energetici effettivi dell’edificio.
  • La verifica quantitativa viene messa in pratica mediante l’utilizzo di un termoflussimetro che, raccoglie i dati di flusso di calore passante attraverso una parete per poi, calcolare col metodo delle medie progressive, secondo la norma ISO 9869, la reale trasmittanza in opera della parete.
  • Il termoflussimetro è uno strumento di misura che richiede tempo (72 ore per ogni punto di misura della trasmittanza) e competenza per poter essere proficuamente utilizzato nel collaudo energetico degli edifici.
  • BLOWER DOOR TEST
    Il Blower Door Test viene eseguito secondo la norma UNI EN 13829 ed è usato per valutare la permeabilità all’aria dell’involucro, comprensivo dei serramenti.
    Con il Blower Door Test, si misura l’ermeticità di un edificio generando una specifica differenza di pressione tra interno ed esterno.
    La procedura di verifica permette di valutare “le perdite d’aria” dell’involucro edilizio e di stimare il flusso (o tasso) di ricambio dell’aria. Ovviamente a bassi valori d’infiltrazioni d’aria corrispondono minori consumi di energia. Le norme, infatti, prevedono ricambi d’aria pari a 0,3 volumi/ora e le certificazioni tengono conto di questo valore e non del reale ricambio d’aria dovuto ad eventuali dispersioni d’aria dovute a pose errate di serramenti, cassonetti, ecc…

COLLAUDO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
L’insieme delle 3 prove di verifica energetica costituiscono il collaudo energetico completo dell’edificio, tuttavia nella maggior parte dei casi, le prime due verifiche consentono già di ottenere ottimi risultati nella verifica energetica dell’edificio.
Se l’immobile è già abitato da almeno un anno, è possibile avere indicazioni molto precise dall’analisi ponderali dei reali consumi dell’edificio per confrontarli con i consumi che ci si può attendere sulla base della certificazione energetica ACE.
Se non si è convinti della piena attendibilità dell’ACE ricevuto con la stipula dell’atto notarile è possibile dunque condurre uncollaudo energetico dell’edificio per eventualmente contestare al venditore o all’impresa esecutrice quello che è sicuramente un vizio occulto dell’immobile o per pianificare un intervento di riqualificazione.

D.Lgs. 231:01 ‐Responsabilità Amministrativa delle Imprese

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle Imprese in numerose fattispecie di reati quali ad esempio la corruzione, la concussione, la truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per conseguimento di erogazioni pubbliche, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente,ecc.

Per tutti i reati elencati nel Decreto, in aggiunta alle responsabilità individuali, sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per l'Impresa quali, ad esempio, l'interdizione dell'esercizio dell'attività e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L'Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per i suddetti reati se dimostra che ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L’organizzazione deve dimostrare di aver affidato ad un Organismo dell'Impresa, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello.

CEI Consulenze offre un qualificato supporto tecnico – gestionale per l’elaborazione del modello di organizzazione e gestione previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/01.

Con uno staff altamente qualificato e di esperienza, la Cei Consulenze assiste le imprese nelle fasi di:

  • identificazione dei rischi e analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per i reati indicati dal D.Lgs. 231/01;
  • progettazione ed adeguamento del sistema di controllo (c.d. protocolli per la pianificazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), a seguito di valutazione del sistema esistente all’interno dell’impresa;
  • progettazione delle procedure di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV), previsto dal D.Lgs. 231/01;
  • la definizione del Sistema Sanzionatorio interno;
  • la definizione del Codice Etico dell’impresa;
  • formazione del personale aziendale per l’applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.).

 

Certificazione Etica SA8000

La CEI Consulenze, nell’ottica del rispetto dei principi cardine della SA 8000, ha assunto la convinzione che la responsabilità sociale sia un aspetto con il quale le organizzazioni, sia pubbliche che private, hanno il dovere morale di confrontarsi.

La norma SA8000 è uno standard internazionale che elenca i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione nei confronti dei lavoratori.

Per le Organizzazioni, soprattutto quelle che operano in particolari settori, è ormai diventato fondamentale e necessario dimostrare la propria sensibilità verso le problematiche che maggiormente attanagliano la nostra Società.

L’implementazione di un Sistema che risponda ai requisiti della Norma SA 8000: 14 e la possibile Certificazione da parte di un Organismo esterno accreditato costituiscono la dimostrazione che l’azienda si muove e agisce in modo responsabile anche in materia di etica sociale.

La sigla SA 8000 (tecnicamente SA8000:2014; SA sta per Social Accountability) identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of EconomicalPrioritiesAccreditation Agency) oggi SAI (Social Accountability International), e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR ‐ corporate social responsibility, in inglese). Questi sono:
 ‐Il rispetto dei diritti umani
 ‐Il rispetto dei diritti dei lavoratori
 ‐La tutela contro lo sfruttamento dei minori
 ‐Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

La CEI Consulenze accompagna le aziende alla Certificazione SA 8000, attraverso l’implementazione di un Sistema responsabilmente fondato sulla base di trasparenti scelte etiche.

HACCP - Procedure di analisi alimentare

In un’azienda che produca o tratti generi alimentari, il titolare è soggetto all’obbligo di adempiere all’autocontrollo alimentare, al rispetto delle condizioni igieniche della propria produzione.
Con la definizione adempimenti sull’autocontrollo alimentare si intende l’obbligo per il titolare d’azienda di adoperarsi affinché siano garantite parallelamente l’igiene degli alimenti prodotti e le condizioni igieniche adeguate della filiera produttiva e dei dipendenti. A questi doveri va sommato, inoltre, quello imprescindibile della tracciabilità dei mangimi e delle fasi che conducono alla realizzazione del prodotto.
Gli adempimenti sull’autocontrollo alimentare sono regolati dal sistema HACCP acronimo di Hazard analysis and critical control points. L'applicazione dell'HACCP nasce dall'esigenza di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari cambiando approccio, cioè passando da un controllo a valle del processo produttivo, sul prodotto finito, a un controllo invece del processo produttivo in ogni sua fase, individuando i rischi che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e attuando misure preventive per tenerli sotto controllo. L'azienda valuta i pericoli, stima i rischi e stabilisce le misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienico-sanitari.
Nel concetto dell'HACCP, pericolo è qualcosa che è inaccettabile perché può rendere un alimento non sicuro per l'alimentazione umana e causare un danno al consumatore: può essere un agente biologico, chimico o fisico nell'alimento, ma anche essere una sua caratteristica o condizione. Per esempio, anche una scorretta temperatura di conservazione di un alimento può essere un pericolo.  Si tratta di un sistema obbligatorio per legge che non sostituisce gli accertamenti legali previsti dagli organismi preposti.

Le leggi che regolano gli adempimenti autocontrollo alimentare e HACCP sono:

  • D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs. 155/97) sul trattamento e/o la conservazione degli alimenti
  • Regolamento (CE) n°852/2004 sull’igiene e sicurezza alimentare dei prodotti
  • Il Regolamento europeo 178/2002 ha reso obbligatoria la tracciabilità degli alimenti per tutti gli operatori del settore con l’obbligo di stesura di un Manuale di rintracciabilità.

Il Manuale di rintracciabilità è uno strumento necessario per garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti e deve essere utilizzato per tracciare e controllare il percorso dei mangimi, dei relativi prodotti necessari alla produzione, delle innovazioni tecnologiche e dei restanti provvedimenti a monte della produzione.

L’HACCP per l’igiene degli alimenti in sintesi prevede:

  • l’analisi dei rischi e delle fasi di rischio per le condizioni igieniche degli alimenti;
  • l’adozione e la definizione di precauzioni per la risoluzione delle criticità.

Per quanto riguarda il personale e i locali prevede:

  • Il controllo delle condizioni igienico-sanitarie degli addetti alla lavorazione degli alimenti;
  • La formazione dei lavoratori sull’igiene alimentare rispetto alla mansione svolta;
  • Igiene, pulizia dei locali e dei mezzi di trasporto degli alimenti;
  • Accertamento sui trattamenti igienico-sanitari degli scarti alimentari.

In base alla definizione di industria alimentare contenuta nel citato D. Lgs. 155/97 è soggetto al sistema HACCP chi si occupa di organizzazione, variazione, produzione, imballaggio, custodia, trasporto, distribuzione, trattamento, vendita o fornitura di prodotti alimentari.

I principi sui quali si basa l'elaborazione di un piano HACCP sono i seguenti:

  • analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
  • individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
  • decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
  • individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
  • riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Medicina del lavoro

Sorveglianza sanitaria e medico competente

La C.E.I. Consulenze Evolute alle Imprese S.a.s., attraverso medici specialisti in medicina del lavoro convenzionati, assolve tutti gli adempimenti legislativi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Le prestazioni sanitarie vengono eseguite presso la sede del cliente nel pieno rispetto della privacy.

Accertamento dell’assenza di tossicodipendenze

La C.E.I. Consulenze Evolute alle Imprese S.a.s. ha attivato il servizio per l'accertamento dell'assenza delle tossicodipendenze per gli autisti ( patente c ), movimento terra, n.c.c., noleggio con conducente, taxi, autotrasporti, mulettisti, ecc.